TRA I COMUNI DI BARIANO - MORENGO - MOZZANICA - PAGAZZANO - FORNOVO SAN GIOVANNI
Indice
Titolo I - COSTITUZIONE
Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede del Consorzio 3
Art. 2 - Funzioni 3
Art. 3 - Durata, Modifiche e Scioglimento 3-4
Art. 4 - Quote di Partecipazione 4
Titolo II - ORGANI DI GOVERNO
Art. 5 - Organi 4
Art. 6 - Assemblea - Composizione 4-5
Art. 7 - Assemblea -Funzioni 5
Art. 8 - Convocazione e Riunione dell´Assemblea Consorziale 5
Art. 9 - Modalità di Votazione 5-6
Art. 10 - Composizione del Consiglio di Amministrazione 6
Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione 6-7
Art. 12 - Convocazione del Consiglio 7
Art. 13 - Validità delle Sedute e delle Votazioni del Consiglio 7
Art. 14 - Verbalizzazione 7
Art. 15 - Attribuzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 7
Art. 16 - Dimissioni 7-8
Art. 17 - Incompatibilità e Decadenza 8
Art. 18 - Indennità di Carica e di Presenza 8
Art. 19 - Pubblicazione delle Delibere 8
Art. 20 - Segreteria Consorziale 8
Art. 21 - Direttore/Comandante 8-9
Art. 22 - Personale del Consorzio 9
Art. 23 - Funzionamento 9
Art. 24 - Ordine di Servizio 9
Titolo III - CONTABILITA´ E BILANCIO
Art. 25 - Finanze 9
Art. 26 - Preventivo e Consuntivo 9-10
Art. 27 - Riparti Preventivi e Consuntivi 10
Art. 28 - Garanzie 10
Art. 29 - Servizio di Cassa 10
Art. 30 - Patrimonio 10
Art. 31 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dei Beni Immobili 10
Art. 32 - Contratti 11
Art. 33 - Revisione Contabile 11
Art. 34 - Sanzioni 11
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI 11
Art. 35 - Regolamenti 12
Art. 36 - Scioglimento del Consorzio 12
Art. 37 - Norme Applicabili 12
Art. 38 - Avvio del Consorzio 12
Art. 39 - Controversie 12
Art. 40 - Disposizioni Finali 12
Art. 41 - Disposizioni Transitorie 13
TITOLO I
COSTITUZIONE
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE DEL CONSORZIO
1. E´ costituito, ai sensi dell´art. 31 del T.U.E.L. approvato con il D. L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, con sede a Bariano il Consorzio intercomunale per la gestione del Servizio di Polizia intermunicipale denominato "CONSORZIO POLIZIA LOCALE "TERRE DEL SERIO".
2. Elenco degli Enti Partecipanti:
Comune di Bariano
Comune di Morengo
Comune di Mozzanica
Comune di Pagazzano
Comune di Fornovo San Giovanni
3. Al Consorzio possono partecipare altri Enti, quando siano a ciò autorizzati secondo le disposizioni di legge vigenti e quelle del presente statuto.
ART. 2 - FUNZIONI
1. Il Consorzio svolgerà sui territori dei comuni consorziati le seguenti funzioni istituzionali:
a) in via esclusiva, il servizio di polizia locale intesa come struttura organizzata per lo svolgimento di tutte le funzioni di polizia amministrativa di competenza degli Enti consorziati;
b) sicurezza cittadina in tutti i casi non di competenza esclusiva delle forze di polizia Statali;
c) servizio di polizia stradale;
d) concorso alla sicurezza pubblica collaborando con le altre forze di polizia Statali alla prevenzione e repressione dei reati;
e) funzioni di pubblica sicurezza proprie delle forze di polizia Statali, previa intesa tra il Prefetto ed il Presidente del Consorzio;
f) funzioni di polizia giudiziaria negli ambiti delle funzioni istituzionali ai sensi del codice di procedura penale;
g) funzioni di polizia ittico-venatoria,ecologica ed ambientale;
h) funzione di coordinamento per l´elaborazione di regolamenti unici consortili nelle varie materie;
i) di collaborazione con le organizzazioni di protezione civile in caso di calamità od altri eventi che ne richiedono l´intervento;
j) servizi di vigilanza a favore di soggetti terzi, pubblici e privati anche mediante convenzioni:
• servizi speciali di vigilanza e scorte ai veicoli, trasporti eccezionali;
• servizi a favore di Enti pubblici non consorziati;
l) svolgimento di altre attività d´interesse degli enti consorziati che l´Assemblea deciderà di assumere;
m) iniziative volte ad accrescere il senso di legalità tra i cittadini, promosse in collaborazione con le varie istituzioni presenti ed operanti sul territorio.
2. Gli appartenenti al corpo di polizia intercomunale non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
ART. 3 - DURATA, MODIFICHE E SCIOGLIMENTO
1. La durata del Consorzio è fissata in anni 20. Alla scadenza del termine fissato, la durata del Consorzio è automaticamente prorogata per altri 10 anni e comunque fino all´eventuale scioglimento disposto per legge o deliberato da tutti gli Enti consorziati.
2. Il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto con deliberazione dell´Assemblea da adottarsi con una maggioranza dei componenti che rappresenti i 2/3 delle quote di partecipazione e della maggioranza dei componenti l´Assemblea.
3. L´eventuale recesso dal consorzio non potrà essere esercitato prima di anni 5 (cinque) dall´adesione al consorzio. Successivamente il suddetto diritto potrà essere esercitato con preavviso, a mezzo lettera raccomandata A.R., di almeno sei mesi prima dell´inizio del nuovo anno finanziario previa deliberazione del Consiglio Comunale. Nessun rimborso sulla consistenza patrimoniale del Consorzio è dovuto in caso di recesso. L´Ente che recede dovrà assumere direttamente nel proprio organico personale dipendente del consorzio in proporzione alla propria quota di partecipazione scegliendo prioritariamente tra il personale a suo tempo conferito dal comune stesso.
4. La richiesta di adesione di altri enti pubblici sarà presentata dall´Ente interessato per essere sottoposta alla determinazione dell´Assemblea. La richiesta si intende approvata se ottiene il consenso dei due terzi (2/3) delle quote di partecipazione e della maggioranza dei componenti dell´assemblea. Contestualmente, l´Assemblea medesima, ne stabilirà le modalità e gli oneri.
ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE
1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate sulla base della popolazione residente dei singoli Comuni al 31 dicembre 2005.
2. Dette quote saranno annualmente riviste, in fase di approvazione del conto consuntivo e del relativo riparto spese, sempre in base al numero dei residenti al 31 dicembre dell´anno precedente.
3. I relativi versamenti annuali avverranno:
a) una quota del 50% della spesa annua presunta entro 30 giorni dall´approvazione del bilancio di previsione di ogni singolo ente consorziato. Nelle more dell´approvazione del bilancio, i trasferimenti saranno effettuati in ragione di un dodicesimo per ogni mese sull´assestato dell´esercizio precedente.
b) una quota del 50% della spesa annua presunta entro il mese di luglio di ogni anno.
c) eventuale saldo entro 30 giorni dalla formale richiesta dopo l´approvazione del riparto.
d) ad eventuali nuovi enti verrà richiesta una quota d´accesso commisurata ai costi sostenuti per l´attivazione del Consorzio determinata dall´assemblea.
TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO
ART. 5 - ORGANI
1. Sono organi del Consorzio:
a) l´Assemblea Consorziale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
ART. 6 - ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE
1. L´Assemblea del consorzio è composta dai Sindaci dei comuni Consorziati o dai loro delegati, sia in via permanente che temporanea.
2. Ai fini di quanto previsto dall´art. 31 del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni, ogni componente avrà diritto ad un numero di voti pari alla quota di compartecipazione che è pari al numero dei residenti del comune al 31 dicembre dell´anno precedente.
3. Gli Enti consorziati sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni variazione concernente le persone che li rappresentano; in difetto l´Assemblea si reputa validamente composta con le persone che in precedenza la costituivano.
ART. 7 - ASSEMBLEA -FUNZIONI
1. L´Assemblea è l´organo permanente di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.
2. Rientrano nelle attribuzioni dell´Assemblea i seguenti atti fondamentali:
a) elezione del Presidente dell´Assemblea; elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Consiglio di amministrazione;
b) nomina del Revisore dei Conti;
c) le modifiche dello Statuto, diverse da quelle dell´art. 3 da assumere col voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione e dei comuni consorziati;
d) la determinazione delle indennità di carica e di presenza degli Amministratori e del trattamento economico del Revisore dei Conti;
e) l´approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, dei programmi, dei bilanci annuali, pluriennali e relative variazioni, dei conti consuntivi;
f) la determinazione dei criteri di riparto delle spese tra gli enti consorziati, dell´ammontare del contributo annuale di gestione a carico degli stessi da determinarsi in sede di approvazione del bilancio di previsione.
g) approvazione dei regolamenti ad eccezione di quelli riguardanti l´ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d´urgenza da altri organi dell´ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da adottarsi del Consiglio di Amministrazione e da sottoporre a ratifica dell´Assemblea.
ART. 8 - CONVOCAZIONE E RIUNIONE DELL´ASSEMBLEA CONSORZIALE
1. L´Assemblea del consorzio è convocata e presieduta dal suo Presidente, ed è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di un numero di componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti dell´Assemblea ed, in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, è valida quando siano presenti membri che rappresentino almeno 1/3 delle quote di partecipazione e dei componenti dell´Assemblea.
2. L´Assemblea Consorziale è convocata in seduta ordinaria almeno due volte l´anno.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l´assemblea è presieduta dal componente presente che rappresenta la più alta quota di partecipazione.
4. La convocazione deve essere fatta pervenire al domicilio dei rappresentanti, con qualunque mezzo che attesti ricevuta, almeno tre giorni prima dell´adunanza stessa ed in caso d´urgenza entro 24 ore dall´inizio dell´adunanza. L´atto di convocazione dovrà contenere il giorno, l´ora e l´indicazione degli argomenti in trattazione.
5. Le riunioni dell´Assemblea consorziale sono pubbliche. Possono essere dichiarate segrete con deliberazione dell´Assemblea stessa.
ART. 9 - MODALITA´ DI VOTAZIONE
1. Le votazioni dell´assemblea sono palesi ed avvengono, di norma, per alzata di mano.
2. Le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate e dei membri dell´assemblea, salvo che non siano richieste altre maggioranze qualificate.
4. Nelle votazioni palesi i componenti che, prendendo parte alla discussione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece, che si astengono del prendere parte alla discussione ed alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente.
5. Per le votazioni a scrutinio segreto, saranno consegnate ad ogni membro dell´assemblea le schede corrispondenti alle quote rappresentate.
ART. 10 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da 2 (due) componenti eletti dall´Assemblea nella prima seduta.
2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 16, resta in carica per 5 (cinque) anni ed è rinnovato quando sia rinnovato almeno la metà dei componenti dell´Assemblea a seguito di consultazioni elettorali.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall´Assemblea fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
4. Non possono ricoprire la predetta carica coloro che sono in lite con il consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.
5. Detto organo viene eletto dall´Assemblea, su base di lista collegata al nominativo del candidato a Presidente, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentate dall´Assemblea.
6. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista di candidati abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra le liste che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi. Al ballottaggio sono ammesse due liste.
7. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all´insediamento del nuovo consiglio che deve aver luogo entro 10 giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.
8. L´Assemblea provvede alle surrogazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione cessati o revocati dalla carica non appena si siano verificate le vacanze. La delibera di surroga è immediatamente esecutiva.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La qualità di componente del Consiglio di Amministrazione si perde anche quando si verificano le cause di ineleggibilità di cui al secondo, terzo e quarto comma. La decadenza in tali casi deve essere dichiarata dall´Assemblea anche su proposta di un singolo componente del Consiglio di Amministrazione.
10. La proposta di decadenza deve essere notificata all´interessato almeno 15 giorni prima della riunione dell´Assemblea fissata per la discussione di detta proposta.
ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Rientra nelle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione l´adozione dei seguenti atti:
a) l´ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) le assunzioni del personale, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
c) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, compreso quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
d) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che siano previsti espressamente in atti fondamentali dell´Assemblea;
e) determinazione dei costi da addebitare agli utenti dei servizi a domanda;
f) tutti gli atti residuali di amministrazione che non siano riservati all´Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore/Comandante;
g) le assunzioni di mutui.
2. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all´Assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa.
ART. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su richiesta del Direttore/Comandante o su richiesta di un componente con le stesse modalità previste per la convocazione dell´Assemblea; le sedute non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore/Comandante con voto consultivo e delle decisioni assunte ne viene tenuta dovuta registrazione da parte del Direttore/Comandante.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
3. Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relativi agli oggetti portati all´ordine del giorno; costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della votazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione partecipa, con diritto di parola, alle riunioni dell´Assemblea e riferisce alla stessa sull´attività svolta.
ART. 13 - VALIDITA´ DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO
1. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
ART. 14 - VERBALIZZAZIONE
1. Delle sedute dell´Assemblea consortile e del Consiglio di amministrazione è redatto verbale a cura del Direttore/Comandante.
2. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore /Comandante o suo delegato.
ART. 15 - ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D´AMMINISTRAZIONE
1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente, spetta:
a) rappresentare legalmente l´Ente;
b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
c) vigilare sull´applicazione dello Statuto nonché sul rispetto delle diverse competenze degli Organi Statutari;
d) sovrintendere al buon funzionamento dei Servizi e degli Uffici nonché alla esecuzione delle deliberazioni dell´Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
e) affidare le funzioni vicarie ad un membro del Consiglio di Amministrazione di sua fiducia;
f) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Consorzio in enti in cui esso partecipa;
g) nominare i dirigenti e/o i responsabili di Settore e conferire incarichi di collaborazione esterna;
h) esercitare tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
ART. 16 - DIMISSIONI
1. Le dimissioni del Presidente dell´Assemblea, del Presidente del C.d.A. e dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto, sono irrevocabili e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo del Consorzio.
2. Le dimissioni possono essere comunicate anche verbalmente nel corso di una seduta dell´Assemblea o del Consiglio di Amministrazione e si considerano presentate il giorno stesso.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, le dimissioni vengono verbalizzate dal Direttore/Comandante.
4. Le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, comportano la decadenza del Consiglio stesso.
ART. 17- INCOMPATIBILITA´ E DECADENZA
1. Per quanto riguarda le cause di incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi del consorzio si fa esplicito rinvio alla vigente legge sull´ordinamento degli enti locali.
ART. 18 - INDENNITA´ DI CARICA E DI PRESENZA
1. Con delibera dell´Assemblea è definito il trattamento da corrispondere ai componenti degli organi, in analogia a quanto disposto per gli amministratori comunali.
ART. 19- PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE
1. Le deliberazioni adottate dall´Assemblea consorziale a norma dell´art. 9 e dal Consiglio a norma dell´art. 15 debbono essere pubblicate all´albo del Consorzio, del Comune sede di Consorzio, secondo la normativa vigente per i Comuni ed inviate in copia agli enti consorziati.
ART. 20- SEGRETERIA CONSORZIALE
1. L´Amministrazione del Consorzio viene tenuta dalla Segreteria del Consorzio e precisamente dal Direttore/Comandante:
a) Il Direttore/Comandante è responsabile degli Uffici e dei Servizi del Consorzio;
b) assiste alle riunioni dell´Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, redigendo i verbali, che firma insieme al presidente;
c) provvede, assumendo la responsabilità, alla pubblicazione delle deliberazioni e alla trasmissione ad ogni altra autorità competente, nonché alle varie amministrazioni comunali interessate.
2. nel caso in cui le attività di segreteria richieste dal Consorzio rendessero necessario ricorrere ad assunzioni, il Consiglio d´Amministrazione adotterà i provvedimenti necessari.
ART. 21 - DIRETTORE/COMANDANTE
1. Il Direttore/Comandante è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità disciplinate dal regolamento organico del personale.
2. Il Direttore/Comandante:
a) Ha la responsabilità amministrativa, finanziaria, tecnica dell´ente;
b) Partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne redige i verbali;
c) Assiste gli organi istituzionali;
d) Consulta periodicamente i Sindaci in merito a specifiche esigenze dei singoli comuni e, compatibilmente con l´organizzazione del Consorzio, si adopera per far fronte alle stesse ; informerà poi il C.d.A. e, nella prima riunione utile, l´Assemblea;
e) Ha la responsabilità del funzionamento degli uffici e del personale, comprensiva anche della adozione dei provvedimenti disciplinari, rimprovero orale e rimprovero scritto, sospensione dello stipendio;
f) Coordina l´attività tecnico amministrativa e finanziaria dell´ente;
g) Stipula i contratti;
h) Firma tutta la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente;
i) Firma gli ordini di incasso e pagamento;
j) Cura l´attuazione delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
k) È responsabile della istruttoria degli atti sottoposti all´approvazione degli organi del Consorzio;
l) Esercita tutte le altre funzioni demandatagli dai regolamenti.
3. Spettano inoltre, al Direttore/Comandante, tutte le funzioni, compresa l´adozione di atti che impegnano l´amministrazione verso l´esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino ad altri organi di governo dell´ente.
ART. 22 - PERSONALE DEL CONSORZIO
1. Il Consorzio, per il suo funzionamento, si avvale di personale proprio; può avvalersi altresì di personale in servizio presso altri enti aventi medesimo profilo professionale, in caso di particolare necessità o per assicurare i servizi di istituto.
2. L´organizzazione degli uffici e i rapporti tra il Direttore/Comandante ed il personale saranno disciplinati con apposito regolamento.
3. I Comuni consorziati trasferiscono il proprio personale, addetto a vario titolo ai servizi di cui all´art. 3, al Consorzio che lo prenderà in carico e lo collocherà nella propria pianta organica. Contestualmente potrà essere utilizzata fra i comuni consorziati ed il Consorzio la procedura della mobilità esterna.
ART. 23 - FUNZIONAMENTO
1. Il servizio di vigilanza è disposto dal Direttore/Comandante, nel pieno rispetto della tabella minima d´assegnazione.
2. Su richiesta dei singoli comuni, in occasione di particolari esigenze locali, verrà disposto un servizio adeguato.
ART. 24 - ORDINE DI SERVIZIO
1. I Sindaci possono disporre, tramite il Direttore/Comandante e per necessità di servizio, dell´agente di P.L. nel periodo in cui questi è assegnato alla vigilanza urbana nel territorio comunale, nel rispetto delle direttive di carattere generale prefissate.
TITOLO III
CONTABILITA´ E BILANCIO
ART. 25 - FINANZE
1. Per la tenuta della contabilità del consorzio valgono le norme previste per gli enti locali.
2. Il Consorzio uniforma la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Il Consorzio ha l´obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l´equilibrio dei costi ed i ricavi.
ART. 26 - PREVENTIVO E CONSUNTIVO
1. Nel mese di Ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all´Assemblea Consorziale per l´approvazione un prospetto delle spese e delle entrate preventivate per l´anno successivo.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nel mese di marzo di ciascun anno presenta all´Assemblea Consorziale per l´approvazione un rendiconto delle spese sostenute ed entrate realizzate nell´anno precedente.
3. I termini sopra indicati potranno essere prorogati per decisione dell´Assemblea e per effetto di disposizioni di legge.
ART. 27 - RIPARTI PREVENTIVI E CONSUNTIVI
1. Nei periodi indicati nell´articolo precedente sulla scorta delle spese preventive e consuntive, decurtate degli introiti realizzandi o realizzati, si procederà alla ripartizione preventiva o consuntiva delle spese consorziali in proporzione alla popolazione legale risultante al 31 dicembre dell´anno precedente.
ART. 28 - GARANZIE
1. A garanzia del puntuale pagamento delle quote consorziali gli enti aderenti al Consorzio depositano una somma corrispondente ad una quota trimestrale di loro spettanza. Le quote di cui al comma 1 sono versate all´atto della stipula della convenzione. I depositi effettuati dagli enti sono infruttiferi.
2. In caso di ritardato pagamento delle quote consorziali fino a 90 giorni dalla data stabilita, saranno addebitati gli interessi passivi al tasso ufficiale di sconto.
ART. 29 - SERVIZIO DI CASSA
1. Il Consorzio si avvale di un servizio di tesoreria e di un proprio servizio di cassa secondo le norme stabilite per le amministrazioni locali separato da quello dei singoli Enti consorziati.
ART. 30 - PATRIMONIO
1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni mobili conferiti dai singoli comuni aderenti la cui consistenza risulta dalla scheda che si allega al presente Statuto sotto la lettera "A" e dai beni acquisiti dai comuni di Bariano, Morengo, Mozzanica, Pagazzano per il servizio associato di p.m. la cui consistenza risulta dalla scheda che si allega al presente Statuto sotto la lettera "B".
2. Ogni bene mobile acquistato dal Consorzio rientra nel patrimonio dello stesso ente e nell´ipotesi di scioglimento l´assegnazione dei cespiti sarà effettuata con i criteri contenuti nell´art. 36.
ART. 31 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI
1. Il comune di Bariano, in quanto sede del Consorzio, mette a disposizione gli immobili necessari allo svolgimento dei compiti di istituto.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria, limitatamente agli immobili di prima dotazione, rimarrà a carico del Consorzio.
3. Ricorrendo la necessità di provvedere all´ampliamento dei locali assegnati inizialmente al Consorzio, o nel caso di reperimento di ulteriori spazi, compatibilmente con le risorse del bilancio, la spesa sarà a carico del comune di Bariano che ne resterà proprietario esclusivo.
4. La maggiore spesa comporterà l´adeguamento del canone che il Consorzio paga al comune di Bariano a titolo di locazione degli immobili.
5. Restano a carico del Consorzio tutte le spese relative ai consumi di acqua, riscaldamento, telefono, energia elettrica ed ogni altro servizio.
ART.32 - CONTRATTI
1. Per la stipula dei contratti inerenti l´attività del Consorzio valgono le norme previste per la contabilità degli enti locali.
ART. 33 - REVISIONE CONTABILE
1. La revisione economico contabile è affidata ad un solo revisore eletto dall´assemblea del consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti; deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell´albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell´albo dei ragionieri.
2. Egli dura in carica tre anni, non è revocabile se non per giusta causa, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Non può essere eletto revisore contabile, e se eletto decade, un componente degli organi del consorzio, un consigliere o un assessore degli enti facenti parte del consorzio, un parente o un affine entro il quarto grado dei membri dell´assemblea e del Consiglio di amministrazione, chi è legato all´ente facente parte del consorzio da un rapporto di lavoro subordinato o di consulenza, chi ha stabilito rapporti commerciali con il Consorzio, o ha liti pendenti con lo stesso.
4. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell´ente.
5. Il revisore collabora con l´assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell´ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. Il revisore può assistere, in veste consultiva, alle sedute dell´Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
8. Il revisore dei conti risponde delle verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell´ente, ne riferisce immediatamente all´Assemblea.
9. Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore non è inferiore a quello attribuibile ai revisori dei conti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
ART. 34 - SANZIONI
1. Le oblazioni delle sanzioni afferenti il codice della strada sono direttamente incassate dal Consorzio ed annualmente rendicontate e suddivise per ogni comune in proporzione alla popolazione residente dei singoli Comuni alla data del 31 dicembre dell´anno precedente. Dette somme vengono destinate a finanziare le spese di gestione del consorzio, secondo le disposizioni vigenti in materia, senza alcuna differenziazione di entità fra comune e comune. Introiti anomali ed imprevedibili potranno essere opportunamente vagliati dal Consiglio di Amministrazione in ordine al loro impiego.
2. Le oblazioni in ordine ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sono deferite ai Sindaci dei rispettivi Comuni, rimanendo inteso che l´importo dei proventi deve essere versato nella cassa del consorzio, ad anticipo dei rispettivi contributi.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 35 - REGOLAMENTI
1. Entro un anno dalla costituzione degli organi consorziali, devono essere approvati i regolamenti di contabilità, per la disciplina dei contratti e di organizzazione.
2. I criteri informatori di tale normativa regolamentare, sono quelli previsti dal T.U.O.L.E.L.. Fino all´approvazione dei regolamenti di cui al comma precedente, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
ART. 36 -SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
1. In caso di scioglimento del Consorzio, i beni mobili ed immobili saranno ceduti nelle forme di legge agli enti consorziati o a terzi.
2. Il ricavato dei beni acquisiti dai comuni di Bariano, Morengo, Mozzanica e Pagazzano per il servizio associato di p.m. , come risulta dall´allegato "B" , sarà ripartito tra i suddetti comuni in ragione diretta all´ultima quota versata prima della costituzione del Consorzio.
3. Il ricavato della cessione degli altri beni sarà ripartito tra gli enti aderenti, in ragione diretta all´ultima quota consorziale annuale.
4. Il personale dipendente in servizio, transiterà nei ruoli organici degli enti aderenti al Consorzio, secondo gli accordi che saranno dagli stessi enti assunti; in mancanza di accordo, il commissario liquidatore, assegnerà il personale in servizio ai predetti enti in proporzione all´ultima quota annuale.
5. Il personale in servizio proveniente dai Comuni ritornerà al Comune di appartenenza, mantenendo lo stesso trattamento giuridico ed economico in godimento, nel rispetto del relativo profilo professionale, presso il Consorzio.
ART. 37 - NORME APPLICABILI
1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province, in quanto applicabili.
ART. 38 - AVVIO DEL CONSORZIO
1. In sede di avvio del Consorzio i Comuni associati trasferiranno il personale e i mezzi destinati nelle proprie dotazioni organiche ed organizzazioni all´espletamento dei servizi di polizia municipale.
2. I beni trasferiti saranno valutati e assegnati al patrimonio del Consorzio.
3. I beni acquisiti dal comune di Bariano in quanto comune capofila della gestione associata di p.m. vengono trasferiti al Consorzio.
4. Il personale degli enti transiterà, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, nel ruolo organico del Consorzio mantenendo la categoria, il livello economico e il profilo professionale di appartenenza.
ART. 39 - CONTROVERSIE
1. Sulle eventuali controversie tra gli enti associati, deciderà in modo inappellabile e definito secondo quanto disposto dal codice civile, un collegio di tre arbitri nominati dall´Assemblea consortile.
ART. 40 - DISPOSIZIONI FINALI
1. La mancata adesione di uno o più comuni o altri enti elencati all´art. 1 del presente statuto non costituisce impedimento alcuno alla costituzione del Consorzio di cui al presente Statuto.
2. Gli enti interessati potranno dare la propria adesione, in futuro, previe intese sulla loro partecipazione alla gestione economica del Consorzio.
ART. 41 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. La prima Assemblea del Consorzio è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Bariano ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di un numero degli aventi diritto non inferiore alla metà dei componenti dell´Assemblea e che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione ed, in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno, è valida quando siano presenti membri che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti dell´Assemblea.
2. La prima Assemblea del Consorzio deve riunirsi per la elezione degli Organi consorziali, entro 45 giorni dalla stipula della Convenzione.
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Statuto